In base alla guida delle Entrate, se gli interventi sono solo questi, a nostro avviso no
perché per il Superbonus richiede almeno un intervento cosiddetto “trainante”, ovvero di
“isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro degli edifici”, oppure di “sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura
di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento,
e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari”. In pratica, ai sensi del Superbonus,
la legge opera questa netta distinzione fra interventi “trainanti” – fondamentali, salvo casi
specifici, per applicare la detrazione al 110% – e interventi “trainati”, cioè tutti gli altri, che
da soli, normalmente, sarebbero detraibili alle condizioni ordinarie (al 50 o 65%). Quindi
significa anzitutto che il 110% viene applicato agli interventi “trainanti” che abbiamo detto
(isolamento termico o sostituzione degli impianti), e che per applicarlo su un intervento
minore (“trainato”), come ad esempio la sostituzione degli infissi, ci sarebbe bisogno, al
tempo stesso, di effettuare anche un lavoro “trainante”. L’unica deroga è data dalla tutela
del Codice dei beni culturali e del paesaggio o dei regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali, per effetto dei quali su certi immobili gli interventi “trainanti” potrebbero non
essere ammessi, e quindi in tal caso il Superbonus troverebbe applicazione anche su un
intervento “trainato” come appunto la sostituzione degli infissi o dei serramenti, senza la
necessità di effettuare per forza un intervento “trainante”.